STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ANNAVIVA"
TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E FINALITA'
ART. 1
E' costituita, ai sensi dell'art.36 e seguenti del C.C. e del D.L.vo 4 Dicembre 1997 n. 460, attuativo della delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189, della L. 23 Dicembre 1996 n. 662, un'Associazione con la denominazione "ANNAVIVA".
ART. 2
L'Associazione ha sede in Milano, Via Rosmini 17.
L'eventuale trasferimento della sede sociale in altra città deve essere deliberato dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate anche in altre città.
ART. 3
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione è un'organizzazione di persone fisiche e/o giuridiche senza vincoli di nazionalità, sesso, appartenenza politica, credo religioso ed orientamento sessuale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente attività di contenuto socio-culturale finalizzate alla tutela dei diritti civili. E’apartitica e aconfessionale ed ha quale scopo le seguenti attività :
• Appoggiare dall’Italia le lotte di quanti si battono per il pieno sviluppo e la tutela della Democrazia e dei Diritti Umani nell’est Europa e nello spazio ex-sovietico;
• Veicolare informazioni sulla situazione del rispetto della democrazia e dei diritti umani nei suddetti paesi ubicati al di fuori dell'area delimitata dal trattato di Schengen, così da scongiurare che mass media e politica estera del nostro paese se ne disinteressino privilegiando soltanto interessi commerciali ed economici;
• Promuovere, organizzare e pubblicizzare iniziative, dibattiti e conferenze volte ad approfondire la situazione politica est europea, monitorare la deriva autocratica sulla quale alcuni paesi si sono incamminati e tenere sempre viva la memoria di chi, come Anna Politkovskaja, ha pagato con la vita per la sua opera di documentazione e divulgazione della verità;
• Stimolare ed incentivare tali dibattiti ed eventi presso enti amministrativi, culturali ed artistici anche in collaborazione con altre associazioni, possibilmente col patrocinio di consolati, ambasciate, consigli regionali, provinciali, comunali e di zona, al fine di sensibilizzare in maniera più autorevole l’ opinione pubblica;
• Indirizzare gli interessati e gli studiosi che su tali tematiche vogliono svolgere attività di ricerca, anche attraverso l'istituzione di borse di studio;
• Adoperarsi per la creazione di contatti e di rapporti informativo-culturali con altre associazioni ed organizzazioni operanti in Unione Europea ed oltre i confini dell'Area Schengen che condividano le finalità dell'Associazione “Annaviva”, possibilmente stabilendo con esse scambi, partnership, incontri, eventi e comuni attività di ricerca e reciproco sostegno;
• Diffondere e veicolare le notizie ed i contenuti sopra citati via internet e tramite appropriate pubblicazioni a stampa;
• Supportare appelli di sensibilizzazione riguardo alle questioni sopra citate (libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani nell’est Europa). Ne è esempio l’appello “Un Albero per Anna”, attorno al quale l’Associazione è stata ideata e creata.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra precisate.
ART. 4
Per il conseguimento dei propri scopi socio-culturali l'Associazione può svolgere tutte le attività ed operazioni necessarie direttamente connesse alla propria missione. Più specificatamente, nell'istituzione di un'attività rivolta alla sensibilizzazione, alla raccolta di fondi a scopo sociale, nonché mediante varie attività connesse ed accessorie, come incontri, dibattiti, seminari, concorsi, produzione e pubblicazione di supporti magnetici, redazione di libri, di riviste o bollettini di carattere informativo e tutt'altro mezzo idoneo e di servizi comunque collegati alle finalità istituzionali.
Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione immobili ed altre attrezzature sia immobili che mobili; ricevere donazioni sia di beni immobili che mobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni appartenenti o meno all'associazione ANNAVIVA e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile nel rispetto delle limitazioni di legge al raggiungimento dello scopo sociale.
TITOLO SECONDO
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persona fisica che giuridica; concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'Associazione;
c) da contributi, sussidi, elargizioni da parte dei privati cittadini, società, enti pubblici e privati;
d) dalla attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni;
e) dalle entrate derivanti dalle quote associative annuali degli Associati.
Il patrimonio sociale è anche costituito da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
L'Associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Questi ultimi devono, senza limitazione alcuna, essere integralmente impiegati nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.
ART. 6
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Nello stesso termine deve essere predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il patrimonio è rigidamente asservito ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione. In questa ultima eventualità, il patrimonio residuo potrà essere erogato solo ad altre associazioni di oggetto analogo, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N. 662 e con decisione dell'Assemblea Generale Straordinaria.
TITOLO TERZO
ASSOCIATI
ART. 7
Possono associarsi tutte le persone fisiche e/o giuridiche, italiane o straniere che condividono le finalità dell'Associazione. Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione debbono presentare al Comitato Direttivo domanda scritta. L’ammissione all'Associazione è deliberata previa presa di conoscenza e accettazione delle finalità statutarie e di quant'altro previsto dallo Statuto e da eventuali Regolamenti interni, oltre alla sottoscrizione della quota sociale da parte del candidato.
Nell'accettazione dell'iscrizione ad associato, non potranno esserci discriminazioni di carattere politico, religioso, etnico od altro.
Possono essere associati sia cittadini italiani che cittadini non italiani a prescindere dalla residenza.
ART. 8
Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:
a) Fondatori;
b) Ordinari;
c) Onorari.
La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'Associazione.
Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'atto relativo.
Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione “Annaviva” nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività e versando la quota annuale ordinaria di adesione.
La qualifica di Associato Onorario viene attribuita a coloro che, in Italia o all'estero, abbiano concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi dell'Associazione. La nomina ad Associato Onorario è deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta motivata di almeno due Associati.
I soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota ordinaria di adesione.
Tutti gli Associati sono chiamati a dare un’ assidua collaborazione e partecipazione alla vita dell'Associazione assicurando la prosecuzione e lo sviluppo dell'Associazione stessa.
La qualità di Associato non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto od indiretto per sé ed i propri familiari.
Qualunque contributo in denaro o in natura dall’associato all'Associazione non verrà restituito in caso di scioglimento o cessazione del rapporto associativo, per qualunque causa.
Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione purché in regola, alla data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso.
ART. 9
La qualità di Associato si perde per:
a) dimissione diretta;
b) decesso;
c) espulsione sancita dall'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo;
d) per morosità dichiarata dal Comitato Direttivo, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine di versamento della quota dovuta, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
di)
TITOLO QUARTO
ORGANI SOCIALI
ART. 10
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo.
ART. 11
L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberante dell'Associazione.
Legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
ART. 12
L'Assemblea degli Associati è Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Generale Ordinaria:
- elegge il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- delibera sul programma annuale e pluriennale di iniziative, attività ed investimenti;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o su richiesta motivata di un decimo degli Associati.
L'Assemblea Generale Straordinaria:
- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori, e delibera sulla destinazione dei beni.
Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
ART. 13
La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno da inviarsi a ciascun Associato per posta ordinaria o elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, specificando la data, l'ora, la sede dell'adunanza e le materie da trattare.
ART. 14
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Di ogni Assemblea sarà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e da un altro dei Consiglieri presenti.
Gli Associati che al momento dell'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria si trovino in condizione di non potervi partecipare personalmente, possono rilasciare delega.
La delega verrà effettuata per scritto e nominalmente verso un altro Associato. Le deleghe verranno registrate prima dell'inizio dell'Assemblea, previa verifica della regolarità delle stesse da parte del presidente dell’Assemblea.
ART. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove tra cui il Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà presentare all'Assemblea Generale richiesta di destituzione e sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo, nel caso non prestasse la dovuta collaborazione.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi componenti, e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle linee generali di gestione. La convocazione deve essere fatta senza particolari formalità, di norma con un preavviso di sette giorni, salvo motivate esigenze di urgenza.
ART. 17
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un altro membro del direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e da un altro dei Consiglieri presenti.
Per il buon funzionamento del Consiglio Direttivo stesso i Consiglieri possono nominare al proprio interno un Segretario Organizzativo pro tempore che ne curi gli adempimenti formali e amministrativi.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea degli Associati ed in particolare esercita le seguenti facoltà:
a) redigere eventuali regolamenti interni nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione;
c) determinare i principi che regolano i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte all'Associazione;
d) Esaminare e deliberare in merito alle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti Associati;
e) decidere, in seduta prima dell'Assemblea Generale, l'ammontare della quota associativa annuale;
ART. 19
La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spettano al Presidente, che può delegare questa facoltà ad uno o più procuratori.
ART. 20
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti con compiti di controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Associazione. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni all'Associazione, di cui almeno uno, il Presidente, iscritto all'albo dei Revisori Contabili. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. I suoi componenti non possono avere rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l'Associazione. Essi durano in carica per un periodo di tre anni.
TITOLO QUINTO
CARICHE SOCIALI
ART. 21
Le prestazioni di tutti i Dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, salva diversa deliberazione dell'Assemblea Generale, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso o dall'Assemblea Generale degli Associati.
SANZIONI
ART. 22
Incorre nella sanzione dell'espulsione l’Associato che sia incorso in mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo o che provochi all'Associazione grave nocumento morale o materiale, ovvero compia in connessione con il rapporto associativo, azioni che costituiscono reato a termine di legge.
A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nelle previsioni di cui sopra:
a) riporto di condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita dei diritti civili;
b) danneggiamento colposo e doloso del materiale dell'Associazione;
c) azioni volontarie da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità degli altri associati o alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature dell'Associazione;
d) diffamazione dell'Associazione o degli organi mediante atti che ledano l'onorabilità del movimento e dell'Associazione stessa.
TITOLO SESTO
CONTROVERSIE
ART.23
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione “Annaviva” o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni atra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex aequo et bono senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24
Per quanto non è previsto nel Presente Statuto vigono le disposizioni del Codice Civile della Repubblica Italiana.
